Dichiarazione di origine preferenziale: significato e norme
L’origine preferenziale delle merci è uno snodo fondamentale per le imprese esportatrici, per poter usufruire di vantaggi che si possono ottenere da tale condizione. In generale, l’origine delle merci, ossia la loro “nazionalità economica”, è un concetto fondamentale in ambito doganale perché permette di individuare la corretta liquidazione dei tributi dovuti e di evitare eventuali sanzioni. Vediamo nel dettaglio cosa significa “origine preferenziale”.
Cos’è l’origine preferenziale delle merci?
L’origine preferenziale è uno status concesso a prodotti importati o esportati da alcuni Paesi ai quali viene assegnato il diritto a un trattamento tariffario preferenziale. Tale condizione permette di ottenere:
- Una riduzione o l’esenzione degli importi dovuto per i dazi doganali
- L’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti
Dichiarare l’origine preferenziale è sicuramente un vantaggio da sfruttare nell’export/import, ma è un processo complesso e delicato. Le regole per l’acquisizione dell’origine preferenziale negli accordi dell’Unione europea sono stabilite nell’articolo 64 CDU e nel Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG): un sistema non reciproco e non discriminatorio con il quale i paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati dell’Unione europea.
Per poter usufruire dei benefici derivanti da questi accordi preferenziali, le merci devono però rispondere a dei requisiti specifici che variano a seconda del prodotto e in funzione dei singoli accordi tra UE e gli altri Paesi esteri.
I criteri di determinazione dell’origine preferenziale
A determinare l’origine preferenziale di un bene è il fatto di essere prodotto interamente nel luogo di origine, a differenza dell’origine non preferenziale. A titolo esemplificativo le merci, per godere dei benefici dell’origine preferenziale, devono subire una lavorazione sufficiente che comporta una classificazione doganale differente dal prodotto originario.
In alternativa, si può ottenere l’origine preferenziale nel caso in cui il prodotto soddisfa il criterio del “valore aggiunto” che si verifica in due casi:
- se il valore dei componenti non originari utilizzati per realizzare il prodotto è inferiore a una certa percentuale, calcolata sul prezzo di vendita del prodotto, indicato in fattura.
- se il valore dei componenti non originari utilizzati per realizzare il prodotto ha una percentuale più alta della precedente ed è contemporaneamente inferiore al valore dei componenti originari.
Per ciascun protocollo di origine sono comunque elencate le regole di lista, ovvero tutte le lavorazioni considerate sufficienti o meno a conferire l’origine preferenziale al prodotto. Inoltre, sono anche elencate tutte le lavorazioni che non possono mai soddisfare i criteri di certificazione preferenziale.
Dichiarazione di origine preferenziale: i certificati e le norme
Dopo aver verificato le condizioni necessarie per ottenere la condizione di origine preferenziale, si può procedere con la richiesta dello status. Fino a marzo 2022, specificatamente nei rapporti tra UE e le nazioni con cui sono stati firmati accordi specifici di interscambio, l’origine preferenziale era garantita dal modello EUR1 previdimato. Da aprile, invece, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che la procedura di previdimazione non è più applicabile, a favore di una procedura digitalizzata tramite il portale AIDA per la richiesta di certificati. Una soluzione che mira a snellire l’iter e migliorare i controlli.
Un’altra semplificazione è data dall’autocertificazione da parte dell’esportatore, ma questa opportunità è limitata alle merci che hanno un valore massimo di 6.000 euro. Inoltre, tale dichiarazione deve essere compilata secondo una specifica dicitura prevista dalle autorità doganali e presentata con timbro e firma originale.
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale PEM
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee prevede regole di origine comune tra oltre 20 paesi partner dell’UE, per agevolare gli scambi commerciali nell’area di libero scambio paneuromediterranea. Dal 2012 è in corso un processo di modernizzazione del processo e alcuni paesi hanno deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole riviste. Dal 1° settembre 2021 queste novità sono applicabili negli scambi tra UE e Albania, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Norvegia, Svizzera, Palestina e Macedonia del Nord.
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