Nozioni di origine
La materia è molto complessa ma cerchiamo di dare qualche nozione di base, per un approfondimento lo staff della C.T.I. sarà a completa disposizione.
Origine non preferenziale e origine preferenziale
Il concetto di “origine” è divenuto importante soprattutto per la tutela dei consumatori. In ambito doganale, l’origine delle merci è un concetto complesso che riveste una importanza fondamentale: l’esatta individuazione dell’origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all’importazione o all’esportazione.
Origine non preferenziale
Per “origine non preferenziale” si intende, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione. Si può affermare che ai fini dell’origine non preferenziale è sufficiente (deroghe a parte) che una merce subisca una trasformazione sostanziale sul territorio indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce nazionale o estera impiegata nella produzione. Da un punto di vista doganale si individua solitamente nel cambio di voce doganale (le prime 4 cifre) un’attività sufficiente al cambio dell’origine della merce. La determinazione dell’origine può invece presentarsi più complessa per un prodotto realizzato in un Paese utilizzando materie prime o componenti importati. In linea di massima si può affermare che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto, o che si limitino a modificare nell’aspetto esteriore la merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione), non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l’origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa (il bene tale era e tale rimane sia pur con aspetto esteriore differente). Il certificato di origine che viene rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce è stata effettivamente prodotta (o ha subito ”l’ultima sostanziale trasformazione”) in uno specifico Paese. Nel caso pertanto in cui venga dimostrato che le merci non potevano godere del rilascio di tale attestazione, le conseguenze, che possono essere anche di carattere penale, ricadono esclusivamente sul soggetto che ha reso la dichiarazione e richiesto l’emissione del certificato, incorrendo nella fattispecie della “falsa dichiarazione di origine”.
Le lavorazioni che per loro natura devono considerarsi sempre insufficienti a conferire l’origine:
1. Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
3. I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite
4. L’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento
5. La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito
6. Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate
Origine Preferenziale
Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell’ ”origine preferenziale”, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi.
Da un punto di vista generale, una merce, che non presenti i requisiti per essere considerata “interamente ottenuta” in un determinato Paese, per poter essere considerata “originaria”, deve aver subito un processo di lavorazione “sufficiente”. L’individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire l’origine è invece demandata ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla UE con i taluni Paesi extracomunitari, in quanto talvolta le regole possono differire tra loro, in modo anche sensibile.
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